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pregevole, che sorpassasse d’assai il valore della materia impiegata in tal caso l’industria sarà considerata come parte principale, e l’artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario per il prezzo della materia.
Leg. 9, §. 1 et 2, ff. de adquir. rer. dom.
572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l’uno nè l’altro dei due materiali sia intieramente distrutto, in maniera però, che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietarj, in ragione, riguardo all’uno della materia che gli apparteneva, e quanto all’altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d’opera.
Leg. 7, §. 8, et 9, l. 12, §. 1, ff. de adquir. rer. dom.
573. Quando una cosa è stata formata con la mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.
Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti.
L. 12, §. 1, ff. de adquir. rer. dom.; L. 5, ff. de rei vindicatione.
574. Se la materia appartenente ad uno dei proprietarj fosse di molto superiore all’altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all’altro il valore della sua materia.