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561. Le isole ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non inservienti a trasporto, appartengono ai proprietarj confinanti dal lato ove si sono formate. Se l’isola non siasi formata da un solo lato, essa apparterrà ai proprietarj confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera.
Leg. 7, §. 3, leg. 29, 56, et 65, §. 2, et 3, ff. de adquir. rer. dom.
562. Se un torrente, od un fiume formando una nuova diramazione attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e se ne fa un’isola, questi conserva la proprietà del suo campo, sebbene l’isola siasi formata in un fiume o torrente navigabile od inserviente a trasporto.
Leg. 7, §. 4, ff. de adquir. rer. dom.
563. Se un fiume o torrente navigabile, inserviente a trasporto o no, si apre un nuovo corso abbandonando l’antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si dividono a titolo d’indennizzazione l’antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.
Contr. leg. 7, §. 3, ff. de adquir. rer. dom.
564. I colombi, conigli, pesci che passano ad un altra colombaja, conigliera, stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti, quando non vi siano stati attratti con arte o con frode.
L. 3, §. 2, l. 5, §. 5, ff. de adquir. rer. dom.
Sezione II
Del Diritto d’accessione relativamente alle cose mobili.
565. Il diritto d’accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace intieramente ai principj dell’equità naturale.
Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne’ casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.