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557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall’acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull’altra. Il proprietario della riva scoperta gode dell’alluvione senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.
Leg. 7, §. 1, ff. de adquir. rer. dom.
558. Non ha luogo l’alluvione riguardo ai laghi o stagni il proprietario de’ quali conserva sempre il terreno che l’acqua copre quand’essa è all’altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell’acqua venisse a scemare.
Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti, che la sua acqua va a ricoprire ne’ casi di straordinarie crescenze.
Leg. 7, §. 6, et leg. 12, in pr. ff. de adquir. rer. dom.
559. Se un fiume, o riviera, sia o no navigabile, per un’istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l’opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di addomandarla dentro l’anno: scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita non ne abbia ancora preso il possesso.
Leg. 7, §. 2, ff. de adquir. rer. dom.
560. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne’ letti de’ fiumi, o delle riviere navigabili, od inservienti a trasporto, appartengono alla nazione, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario.
Contr. leg. 7, §. 3; leg. 29, 56, et 65, §. 2, et 3, ff. de adquir. rer. dom.