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dagli articoli 10, 18 e 19, la qualità d’Italiani, non potranno valersene se non dopo d’avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l’esercizio di diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.
21. L’Italiano che, senza autorizzazione del Governo, entrasse al servigio militare di Potenza estera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità d’Italiano.
Non potrà rientrare nel Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità d’Italiano, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gli Italiani i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria.
Argum. ex Leg. 19, §. 4, ff. de captivis et postliminio reversis.
Sezione II.
Della privazione de’ Diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.
22. Le condanne a pena l’effetto delle quali è di privare il condannato d’ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.
Leg. 2, ff. de pœnis. Ulpian. Fragm. tit. 10, §. 3.
23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.
L. 29, ff. de pœnis.
24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.
25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a vantaggio de’ suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento.