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555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà egli essere in oltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de’ danni e degli interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.
Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera, non avuto riguardo al maggiore, o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere.
Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il proprietario non potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere, o di rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera, ovvero di pagare una somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo.
Leg. 37, et 38, ff. de rei vindicat.; leg. 7, §. 10, 11 et 12, ff. de adquir. rerum dom.
556. Le unioni di terra ed incrementi che formansi necessariamente ed impercettibilmente ne’ fondi posti lungo le rive de’ fiumi o riviere, chiamansi alluvioni.
L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un fiume, come di una riviera, atta, o no alla navigazione od al trasporto, coll’obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.
Leg. 7, §. 1, ff. de adquir. rer. dom.