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Sezione I}}}}

Del Diritto d’accessione relativamente alle cose immobili.

552. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto superiormente, che inferiormente.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite al titolo Delle servitù prediali.

Può fare al disotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettibili. salve le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, ed alle leggi, e ai regolamenti di polizia.

Leg. 24, ff. de servitut.; leg. 8, et 9, cod. de servitut. et aqua; leg. 21, §. 4, ff. quod vi aut clam. — V. l. 3. cod. de metallor. et metall. et procur. metall.

553. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno o nell’interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese e di sua appartenenza, finchè non costi il contrario; senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia di un sotterraneo inferiore alla casa d’altri, sia di qualunque altra parte dell’edifizio.

Argum. ex leg. 7, §. 10, ff. de adquirendo rerum dominio.

554. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, alla rifusione di qualunque danno e degli interessi; ma il proprietario de’ materiali non ha il diritto di riprenderli.

Leg. 2, §. 7, ff. de rei vindicatione; leg. 1, et 2, ff. de tigno juncto.