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CAPO I.

Del Diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

547. I frutti naturali od industriali della terra,

I frutti civili,

I parti degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione.

Leg. 9. ff. de adquirendo rerum dominio, leg. 5, §. 2, et 3, ff de rei vindicatione; leg. 6, ff. de adquiren. rer. dom.

548. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare le spese dei lavori, fatiche, e sementi dovute a terze persone.

Leg. 36, §. 5, ff. de haereditatis petitione.

549. Il semplice possessore fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti con la cosa al proprietario che la rivendica.

Leg. 48, in pr. ff. de adquir. rer. dom.; leg. 12, cod. de rei vindic. — leg. 25, §. 2, ff. de usuris et fructib.

550. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo.

Cessa d’esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizj sono a lui noti.

Leg. 109. ff. de verbor. significat. — V. leg. 25, §. 2, ff. de haeredit. petit. — Leg. 22, cod. de rei vind.

CAPO II.

Del Diritto d’accessione sopra ciò che si unisce e si incorpora alla cosa.

551. Tutto ciò che si unisce e si incorpora alla cosa appartiene al proprietario di essa, secondo le regole qui appresso stabilite.

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