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Leg. 8, §. 2, leg. 9, §. 4, ff. de divisione rerum; leg. 3, ff. ne quid. in loco sacro fiat.

541. Lo stesso è de’ terreni, delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

542. I beni comunali sono quelli, alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

Leg. 9, §. 1, ff. de divisione rerum.

543. Si può avere sopra i beni un diritto di proprietà, od il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitare una qualche servitù.


TITOLO II.

DELLA PROPRIETA’

544. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Leg. 21, cod. mandati; leg. 1, §. 4, et 13, ff. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ.

545. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione.

546. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, attribuisce diritto su tutto ciò ch’essa produce, o che vi si unisce per accessione, tanto naturalmente, quanto artificialmente.

Questo diritto si chiama diritto di accessione.

Leg. 6, ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 5, §. 2, ff. de rei vindicatione.