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Le vendita o la donazione d’una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia.

536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti, i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

Leg. 79, §. 1, ff. de legatis et fideicommissis 3. Leg. 92, ff. eod. leg. 86, ff. de legatis 2. Leg. 12, §. 45, ff. de instructo, vel instrumento legato.

CAPO III.

De’ Beni relativamente a coloro che gli possedono.

537. I privati hanno la libera facoltà di disporre dei beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge.

I beni che non appartengono ai privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e con le regole che loro sono proprie.

Leg. 21, cod. mandati; leg. 1, §. 11, ff. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ. — V. leg. 3. cod. de præd. decurion. sine decret. non alienand.

538. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

Tot. tit. ff. de divisione rerum; de fluminibus; de ripa munienda.

539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo stato.

Tot. tit. cod. de bonis vacantibus.

540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.