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battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri, e non formante parte della casa, sono mobili. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel Codice della procedura civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne uno nuovo, son mobili sino a che siano impiegati dall’operajo in una costruzione.

L. 17, §. 10 et 11, leg. 18, §. 1, ff. de action. empti et venditi.

533. La parola mobili, usata nelle disposizioni della legge o dell’uomo senz’altra aggiunta o designazione, non comprende per se sola il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl’istrumenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l’oggetto di una negoziazione.

V. Toto titulo ff. de suppellectile legata.

534. La parola mobiglia non comprende che i mobili destinati all’uso ed ornamento degli appartamenti, come le tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili d’un appartamento, vi sono anche compresi, ma non vi si comprendono le collezioni dei quadri che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione d’un appartamento, sono contenute nella denominazione di mobiglia.

535. L’espressione di beni mobili, quella di mobigliare, quella d’effetti mobili, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.