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Argum. ex leg. 4, ff. de usufructu et quemadmodum. — V. Bartol. in leg. 93, ff. de verborum significatione.

CAPO II.

Dei beni mobili.


527. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da se stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l’effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

Leg. 93, ff. de verborum significatione.

529. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio, di industria, quando anche appartengano a queste società beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo ai socj, e per il solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili, per determinazione della legge, le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari.

V. Bartol. in leg. 93, ff. de verb. signif.

530. Qualunque rendita perpetua stabilita in correspettivo del prezzo d’uno stabile, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non li possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trenta anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.

531. I battelli, chiatte, navi, molini, e bagni su