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Gli utensili necessarj all’uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche;
Le paglie e concime.
Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll’intenzione che vi restino perpetuamente.
Leg. 17, et 18, ff. de actionibus empti et venditi. — Leg. 2, §. 1, l. 12, §. 23, Leg. 26, ff. de instructo vel instrumento legato. Leg. 41, §. 9, 10, 11, et 12, ff. de legatis et fideicommissis 1°. — Leg. 242, §. 2 et 3, Leg. 244, in pr. ff. de verborum significat. — Leg. 15 et 16, ff. de actionib. empti et venditi; Leg. 3 ,§. 14, ff. de acquirenda vel amittenda possessione: Leg. 14, ff. de suppellectile legata.
525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario coll’intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.
Gli specchi d’un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telai cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato.
Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti.
Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante chè possano levarsi senza frattura o deteriorazione.
Leg. 17, §. 3 et 7, ff. de actionibus empti et venditi; Leg. 12, §. 23, Leg. 21, ff. de instructo vel instrumento legato.
526. Sono immobili per l’oggetto, cui si riferiscono,
L’usufrutto di cose immobili;
Le servitù prediali;
Le azioni, che tendono a rivendicare un’immobile.