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521. I tagli ordinarj de’ boschi cedui, o di alto fusto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili, che in proporzione, ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.
Argum. ex Leg. 44, ff. de rei vindicat. et leg. 17, §. 1, ff. de action. empti et vend.
522. Gli animali che il proprietario del fondo consegna all’affittuario, od al colono parziario per la coltivazione, siano o no estimati, si annoverano fra i beni immobili fino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.
Quelli che il proprietario consegna a soccida ad altri, fuorchè all’affittuario o colono parziario, si ritengono fra i beni mobili.
Contrar. Leg. 14, ff. de suppellectile legata. Leg. 2, §. 1, ff. de instructo vel instrumento legato. — V. Leg. 14, ff. de suppellect. legat. et Leg. 2, §. 1, ff. de instruct. vel instrument. legat.
523. I condotti che servono a tradurre le acque in una casa od altra possessione, sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.
Leg. 15, de actionibus empti et venditi.
524. Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo.
Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo;
Gli animali addetti alla coltura;
Gli strumenti aratorj;
Le sementi somministrate agli affittuarj od ai coloni parziarj;
I piccioni delle colombaje;
I coniglj delle cove;
Gli alveari;
I pesci delle peschiere.
I torchj, le caldaje, i lambicchi, le tina e botti;