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507. La moglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell’amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali.
508. Nessuno, ad eccezione dei conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato.
509. L’interdetto è parificato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl’interdetti.
Leg. 2, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis. Leg. 7, de curat. furioso et aliis.
510. I redditi di un interdetto devono essere essenzialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.
Argum. ex Leg. 22, §. 8, ff. soluto matrimon.
511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l’assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale in seguito alle conclusioni del Regio Procuratore.
Leg. 23, cod. de nupt. Leg. 28, cod. de episc. audient.
512. L’interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pronunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l’interdetto non potrà riprendere l’esercizio dei suoi diritti che dopo la sentenza di revoca.