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da un delegato la persona di cui è domandata la interdizione.
501. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà a sollecita istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza, e negli uffici de’ notarj del circondario.
502. L’interdizione, o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall’interdetto, o senza l’assistenza del consulente.
503. Gli atti anteriori all’interdizione potranno essere annullati, se la causa d’interdizione esisteva notoriamente all’epoca in cui sono stati fatti.
504. Dopo la morte d’alcuno, gli atti da esso fatti non potranno essere annullati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunciata o provocata l’interdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza risultasse dall’atto stesso che viene impugnato.
505. Non essendosi proposta appellazione della sentenza d’interdizione pronunciata in prima istanza, o quando venga confermata in appello, si passerà a deputare all’interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo della minor’età, della Tutela, e della Emancipazione. L’amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.
506. Il marito è di diritto il tutore della sua moglie interdetta.
Contrar. Leg. 2, qui dare tutores vel curatores possunt. Leg. 14, de curatoribus furioso et aliis.