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composto secondo il modo determinato nella sezione quarta, capo secondo, titolo della Minor età, della Tutela e dell’emancipazione, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata l’interdizione.
495. Chi avrà provocata l’interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figlj della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.
496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno dei giudici a ciò deputato, coll’assistenza del cancelliere. In tutti i casi il Regio Procuratore sarà presente all’interrogatorio.
Argum. ex Leg. 6, ff. de curatoribus furioso et aliis.
497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale deputerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.
498. La sentenza sopra una domanda d’interdizione, non potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.
499. Rigettando la domanda d’interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare, od ipotecare i suoi beni senza l’assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.
500. In caso d’appellazione da una sentenza di prima istanza, il tribunale d’appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare