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483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il Regio Procuratore.

Leg. 3, cod. de his qui veniam ætat. impetrav.

484. Non potrà parimente nè vendere, nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura amministrazione.

Le obbligazioni ch’egli avesse contratte per effetto di compre, od altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che siano eccedenti. I tribunali su quest’oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contratto, l’utilità o la inutilità delle spese.

Leg. 3, cod. de his qui veniam ætat. impetrav.

485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell’emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

487. Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico istesso.