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Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere.

478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto.

In questo caso l’emancipazione risulterà dall’atto di deliberazione che l’avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell’atto stesso, che il minore è emancipato.

479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l’emancipazione del minore, di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti od affini di questo minore, ne’ gradi di cugini germani o più prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace dovrà assecondare questa domanda.

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato, assistito da un curatore che verrà nominato dal consiglio di famiglia.

481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere i suoi redditi, rilasciarne la liberazione, e fare tutti quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero contro questi atti in tutti quei casi nei quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

482. Non potrà istituire un’azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè rilasciarne la liberazione, senza l’assistenza del suo curatore, il quale, in quest’ultimo caso, invigilerà per l’impiego del capitale ricevuto.