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pupil. educari debeat. Leg. 1, §. 8, et 9, ff. de tutel. et rationib. distrahend. Leg. 3, §. 7, et 8, ff. eod. Leg. 3, et 6, cod. de administr. tut.

472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non è stata preceduta da un circostanziato rendimento di conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi: il tutto comprovato da una ricevuta dell’incaricato all’esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

473. Se il conto dà luogo a contestazioni, saranno promosse e giudicate come le altre in materia civile.

474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore, produrrà interessi dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda.

Gl’interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatta dopo l’ultimazione del conto.

Argum. ex Leg. 46, §. 3, ff. de administr. et peric. tutor. Leg. 7, §. 15, Leg. 28, §. 1, ff. eodem. Leg. 41, ff. de usuris. Leg. 24, ff. de appellationibus, et relationibus.

475. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

Leg. 8, cod. arbitrium tutelæ. Argum. leg. 3, cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum.

CAPO III.

Dell’Emancipazione.

476. Il minore è ipso jure emancipato col matrimonio.

477. Il minore ancorché non maritato, potrà essere emancipato dal padre, od in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compito l’età d’anni quindici.