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Argum. ex Leg. 19, ff. de statu hominum. Et leg. 24, eod.
11. Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai quali sono o saranno ammessi gl’Italiani in vigore dei trattati della nazione a cui tale straniero appartiene;
(La facoltà di disporre e di ricevere per mezzo di testamento è di diritto civile; a Roma perciò lo straniero n’era incapace. Leg. 1, in pr. ff. ad leg. falcid. Leg. 6, §. 2 ff. de hæred. inst. Leg. 1, cod. eod. — Ulpian, fragment. tit. 23[?], §. 2.
Convien osservare che l’Autentica Omnes cod. comm. de successionib. non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest’Autentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da una costituzione di Federigo II, De statut. et consuetudinib. §. 10., che non fa parte del Corpo del Diritto.)
12. La straniera che si mariterà con un’Italiano, seguirà la condizione del marito.
13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.
14. Lo straniero anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Italiano nello Stato italiano: potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali italiani, per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Italiano.
(Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. V. Leg. 3, cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg. 3, cod. ubi in rem actio exerceri debeat.)
15. Un italiano potrà esser citato avanti un tribunale del Regno, per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero, anche con uno straniero.
16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto di