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capitolo sesto 343

capitale di scudi tremila, o paganti 100 annui scudi di tassa; i consiglieri e magistrati municipali e provinciali; i dottori da sei anni; i laureati ad honorem; i parrochi, i membri delle Camere di commercio, i capi di fabbriche, di industrie, di associazioni d’arte e mestieri, che fossero inscritti per un capitale di millecinquecento scudi, o che pagassero cinquanta annui scudi di tassa; i membri dei collegi delle facoltà, i professori titolari delle università, gli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali. Al padre era computato il censo del figlio minorenne: la vedova poteva del proprio capitale far censo ad un figlio. Lo Stato era diviso in cento collegi elettorali, ognuno de’ quali manderebbe un deputato alla Camera: le discipline delle elezioni eran quali negli altri Stati costituzionali si praticano. Ai presidi delle provincie veniva ordinato di far le opportune diligenze, perchè le Magistrature municipali preparassero le liste elettorali1.

Questo regolamento provvisorio non era meno arrembato dello Statuto da cui derivava. Lasciando da parte ì criteri, spesso abbastanza strampalati, che avevano presieduto alla delimitazione delle circoscrizioni elettorali, osserverò soltanto come nessun ordine e nessun criterio razionale e direttivo informasse quel regolamento per ciò che riguardava il numero degli abitanti assegnato a ciascun collegio; cosicchè mentre, per esempio, vi era il collegio di Sarsina, nella provincia di Porli, che noverava soli diciassettemila ottocentonove abitanti, ed eleggeva un deputato; v’era poi quello di Spoleto in cui erano iscritti quarantottomila duecentotrentaquattro abitanti e il quale, con una popolazione quasi tripla del primo, eleggeva esso pure un solo deputato.

Su cento collegi ve ne avevano dodici, la cui popolazione era al disotto dei ventitremila abitanti, e quindici i cui abitanti superavano i trentacinquemila.

A dimostrare poi, non con vuote affermazioni e con sonore ciancie, come pure usano spesso di fare nelle loro affermazioni parecchi degli storici papalini, quanto fosse poco liberale, e poco larga la costituzione papale, basterebbe richiamare l’attenzione

  1. L. C. Farini, op. cit., vol. II, lib. III, cap. III.