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342 | ciceruacchio e don pirlone |
Il giorno 1° aprile il Consiglio dei ministri dello Stato romano, per dare esecuzione allo Statuto costituzionale, accordato dal Papa, pubblicava un regolamento provvisorio per la elezione dei deputati.
Venivano, in quel regolamento, dichiarati elettori tutti i magistrati de’ municipi, gonfalonieri, priori, sindaci ed anziani, e tutti i consiglieri provinciali e municipali, avessero censo o no; i cittadini inscritti al pubblico censimento per un capitale di romani scudi 300, e quelli che, non aventi un capitale censito, pagassero un’annua imposta o governativa, o provinciale di scudi dodici; i professori dei collegi delle facoltà, ed i professori nelle università degli studi; i membri dei Consigli di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali; i dottori in teologia, in filosofia, ed in filologia, laureati da sei anni; gli avvocati e procuratori inscritti da sei anni nell’albo dei collegi dei tribunali; i medici, i chirurghi, i notari, gl’ingegneri laureati da sei anni, i laureati ad honorem nelle università degli studi; i parrochi, i membri delle Camere di commercio, i capi di fabbriche o stabilimenti industriali; i maestri di arte, con venti operai a servizio; i capi o rappresentanti di società o congregazioni di qualsivoglia natura, censiti per 300 scudi di capitale, o paganti la tassa di dodici scudi. In quei collegi in cui il numero degli elettori inscritti, con simiglianti norme, non sommasse a cento, doveva compiersi questo numero, descrivendo nelle liste i cittadini forniti di un censo immediatamente inferiore al prescritto. Erano dichiarati eleggibili i cittadini inscritti al censo per un
di aggravare le piccolissime colpe dei volontari, sono solennemente smentite dal generale Ferrari, il quale informa come un battaglione di volontari, da lui fatto rientrare in paese, spegnesse l’incendio sviluppatosi casualmente nell’albergo della Posta, mentre inerti spettatori se ne stavano e Magistrati e popolazione.
Del resto che i soldati romani fossero mal trattati lassù e che mancassero di tutto il bisognevole lo confessa implicitamente, ma chiarissimamente, la stessa Magistratura municipale di Monterosi nei due ultimi periodi della sua lettera. E si noti che le autorità municipali, intente a discolparsi per quanto potevano, non avrebbero omesso di indicare fatti di violenze, di rapine, di percosse..... se ne fossero avvenuti. Ma esse non possono denunciarne uno solo!
Cosicché i saccheggi e i ladronecci del turpe D’Arlincourt si riducono a un incendio fortuito, spento dagli stessi volontari e a un ferito dalla parte di questi, e ferito nell’adoperarsi a salvare i cittadini di Monterosi dai danni del fuoco!.....