Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/8


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oltre alla perdita dei respettivi Ordegni, Animali, ed Istromenti, Carri, Barche inservienti al trasporto, ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri, e Facchini; e di Ducati cento rispetto ai Condottieri, oltre le pene Corporali, che riserviamo al Vostro arbitrio .

5. Sarà però permessa la Vendita, ed il commercio di tutti gli accennati Monumenti, ed oggetti di Arti liberamente, se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nei caso di trasportarli ad altro Luogo dello Stato, la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell’Ispettore delle Belle Arti e del Commissario delle Antichità, e in luogo di quest’ultimo dei suoi Assessori, e con obligare l’Asportante a dare idonea Cauzione di riportare dentro un termine, che gli farete prescrivere, il documento in forma provante, di avere recato, e collocato l’oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla Convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.

6. Provveduto così alla conservazione delle Opere, che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città, e per servire allo Studio, ed alla Istruzione degli Artisti, e degli Eruditi, per animare maggiormente le Arti, ed i loro Cultori, vogliamo, che tutte le Produzioni di Autori viventi, sia in Scultura, sia in Pittura, o in altri oggetti di Belle Arti, possino vendersi, ed estrarsi anche fuori di Stato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti purché non siano del pregio, e della Classe descritta di sopra, premessa pero sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi, e dai Vostri Successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita, e la relazione dell’Ispettore, e del Commissario sudetto, e di uno de’ suoi Assessori, il tutto da darsi gratis, e senza alcun pagamento. E ad effetto che i sudetti Assessori, sempre con la totale dipendenza, e subordinazione all’Ispettore, e Commissario delle Antichità, esercitino il loro Ufficio con maggior puntualità, ed esattezza, abbiamo ordinato, che sia dato loro un Onorario fisso di Scudi Venti per Mese; proibendo però ad essi di ricevere qualunque cosa, anche a titolo di ricognizione, e di gratificazione volontaria; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di Stima, di Regalia, di Propina, o per qualunque altro motivo. Li avvertirete poi, che qualunque negligenza nell’esercizio del loro importante Officio sarà irremissibilmente punita con la perdita dell’impiego; e qualunque contravenzione sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche