Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/7


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risorgimento delle Arti, o interessino le Arti stesse, le Scuole, la erudizione, o in fine per altre ragioni siansi rese celebri; incaricando sotto la loro più stretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle Belle Arti, a non permettere, che si confondano queste opere, di cui non sarà mai permessa l’estrazione, con le altre, che con le cautele, e licenze da riferirsi in appresso, potranno estrarsi.

3. Ad oggetto poi, che questa proibizione assoluta di estrazione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione in ogni tempo, e restino radicalmente estirpati gli abusi, che nei tempi passati hanno deluse le più accurate previdenze dei Nostri Antecessori; proibiamo a chiunque, ed anche a Voi, di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite, e di qualunque Dignità decorate, compresi anche li Rm̃i Cardinali benché Titolari, Protettori di Chiese, ed altri privilegiatissimi, ancorché richiedessero per essere compresi specifica, ed individuale menzione, ed ancorché fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i Possessori Esteri degli enunciati oggetti esistenti in Roma sieno alla stessa proibizione sottoposti; come ancora, che la medesima comprenda per tutti gli effetti anche li Forastieri, che non abbiano fissato domicilio alcuno in Roma.

4. Quelli poi, che estrarranno da Roma, o dallo Stato, o per via di Mare, o per quella di Terra gli oggetti anzidetti, come ancora quelli, che scientemente gli avranno a loro venduti, ed i Sensali, e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi, saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di Cinquecento Ducati d’Oro di Camera, e cumulativamente ad altre Pene afflittive del corpo a Vostro arbitrio, da estendersi fino alla Galera per cinque Anni, secondo la qualità delle persone, la importanza dell’oggetto, e la malizia, che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione. Anche quelli, che avranno prestato, mano alla estrazione, cioè i Facchini, Falegnami, ed altri Artefici, da cui siansi scientemente formate le Casse, Imperiali, ed ogni simile continente, atto a rinchiudere il Contrabando, o che avranno fatto l’Incassatura, o l’Imballaggio, i Carrettieri, Mulattieri, Barcaioli, ed altri Condottieri, che avranno dato mano al trasporto, si considereranno tutti per complici dell’estrazione; bastando in loro ad indurre la mala fede l’atto stesso della estrazione vietata, £la mancanza della non mai concedibile licenza; e come tali,