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Scultura, o trattandosi di Scavi lontani da Roma, di altre Persone, che da Voi saranno destinate, di assistere allo Scavo medesimo, quando a Voi parerà: su di che v’incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo Scavatore una esatta denuncia degli oggetti ritrovati, presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma, e nelle Provincie presso il Cancelliere della Comunità; e trovandosi quella mancante, sarà l’uno, e l’altro punito a misura della commessa infedeltà .

Chiunque intraprenderà Scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la succennata prescrizione, oltre la perdita della roba in caso, che l’abbia trovata, caderà nella pena di Cinquecento Ducati d’oro, ancorché nulla avesse rinvenuto.

15. Vogliamo, che per la esecuzione di queste ordinazioni, e di altre, che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri Predecessori, le quali intendiamo, che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti, nelle quali non si oppongono al presente Nostro Chirografo, Voi, ed i Vostri Successori abbiate una piena, e privativa giurisdizione esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorché Camerale; con il che per altro non intendiamo d’impedire, anzi vogliamo animare i Capi di qualunque Tribunale, ed azienda, ed i loro Ministri, ed Esecutori, a cooperare, ed a dare ogni ajuto per lo scuoprimento, ed arresto dei Contrabandi, e per l’apprensione dei Contraventori; tutto riferendo in appresso al Vostro Tribunale. Ed acciò che in tutto quello, che riguarda le Pelle Arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che Voi, in figura di supremo, ed indipendente Magistrato, abbiate una assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Aliti chità Sacre, e Profane, sopra le Belle Arti, e quei, chele professano, sopra gli oggetti delle medesime, non solo in Roma ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni estere, ed altre Società relative alle Arti medesime, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque Dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualunque giurisdizione, e privilegio, cosicché neppure si accettiamo i Rm̃i Cardinali, Vescovi, Abbati, Titolari, e Protettori delle Chiese; con darvi anche facoltà di rinnovare Editti, di promulgarne dei nuovi, e di prendere tutte quelle previdenze, che di tempo in tempo crederete opportune, perchè le Belle Arti prosperino maggiormente, e gli Amatori siano più animati a coltivarle.

16. Comandiamo che contro quelli, che contraverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Voi per mezzo dei Vostri Ministri procedere sommariamente, e con le facoltà Economiche, ed anche per inquisizione, e per