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oggetti in questo caso rimarrannno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni prese degli oggetti mancanti, o dandolo non si verificherà, ovvero lo darà vago, e tale, che non ammetta verificazione; si considererà per Contraventore alle Leggi della proibita estrazione, e come tale sarà punito.

i2. Niuno, che accomoderà Strade pnbliche, o vicinali, sia in Città, sia in Campagna, ardirà sotto le pene comminate ai Devastatori dei publici Monumenti, di demolire gli Edili antichi vicini per toglierne i Materiali e siccome avviene, che lavorando nolle Strade per allargarle, o mutar loro direzione, spesso gli Operaj trovano Sepolcri, ed antiche Fabriche, che devastano, oppure oggetti di Belle Arti, che distruggono, o si appropriano, o alienano a loro vantaggio contra ogni ragione, essendo queste cose riservate al Principe; perciò vogliamo che chiunque caderà in questi delitti, sia punito con le stesse pene comminate contro i Devastatori dei publici Monumenti; e le Antichità ricuperate dalle loro mani, o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo che siano applicate ai publici Musei.

13. Chiunque sia Padrone, sia Lavorante, che nel cavare i fondamenti delle Case, o fare scassati, o altri lavori nelli Terreni troverà cose antiche asportabili, sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera che sarà da Voi deputato; e nelle Provincie negli Atti della Cancelleria Locale; e non dandola dentro dieci giorni dalla seguita riperizione, sarà punito con la perdita della roba trovata, e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormente quando all’omessa denuncia si unisse la fraudolente alienazione. Sarà poi in libertà Vostra, e dell Ispettore delle Beile Arti, e del Commissario delle Antichità di fare per i publici Musei acquisto dell’oggetto denunciato prezzi ragionevoli; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un Mese prima che il Possessore possa disporne La stessa denuncia dovrà darsi, se si troveranno cavando come sopra, avanzi di Case, antiche, o altre Fabriche Romane, ancorché non vi si trovino oggetti di Antichità.

14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare Scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti, senza Vostra particolar licenza, in cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali sulla porzione degli oggetti ritrovati ottenuta Ja licenza, si dovrà avvertire dallo Scavatore, e dal Deputato assistente, l’Ispettore delle Belle Arti ed il Commissario delle Antichità, del giorno preciso in cui si comincia lo Scavo. Sarà poi in loro, libertà o per se medesimi o per mezzo dell’Assessore della