Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/10


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Mosaici, Urne, Terre cotte, ed altri ornamenti, o Monumenti, di qualunque specie esposti alla publica vista, o ascosi, e sepolti; sottoponendo alle stesse pene i Venditori, i Compratori, ed i Cooperatori. Ed acciò abbia questa proibizione il suo pieno effetto, togliamo ai Rettori, o Amministratori di dette Chiese, di qualunque grado, e dignità, e di qualunque Privilegio muniti, compresi anche i Rm̃i Cardinali Titolari, e Protettori, e i Patroni o Laici, o Ecclesiastici, le Congregazioni de’ Vescovi, e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare, ed altre, e lo stesso nostro Rm̃o Card. Vicario, la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti delle Chiese, e Fabriche annesse, la quale facoltà riserviamo a Voi solo; previo pero sempre l’esame, e la relazione dell’Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità.

10. La stessa proibizione vogliamo, che abbia Luogo per i Quadri delle Chiese, i quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono collocati, o alienarsi; ma ne anche farsi instaurare o sul luogo, o fuori, e neppure levarsi per copiarli senza la intelligenza, e consenso dell’ispettore delie Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, che ne dovranno a Voi fare la relazione.

11. Acciò poi le Nostre previdenze non restino deluse, o defraudate, ordiniamo, che tutti i Privati, che hanno Gallerie di Statue, e di Pitture, Musei di Antichità Sacre, o Profane, o semplici raccolte dell’uno, e dell’altro genere, ed anche quelli, che senza avere o Gallerie, o Musei, o Raccolte, hanno attualmente presso di loro uno, o più oggetti antichi, o in altro modo pregievoli di Arte, particolarmente in genere di Scultura, o di Pittura in Roma, e in tutto lo Stato, debbano dare un’esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo, dentro il termine di un Mese in Roma negli Atti di uno de’ Segretari della Nostra Camera, che Voi destinerete, e nello Stato presso il Cancelliere della Comunità dentro il termine di due Mesi da computarsi dalla data dell’Editto, che Voi publicherete. In seguito si farà ogni anno, e anche più sovente, credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall’Ispettore delle Belle Arti, e dal Commissario delle Antichità, ovvero dagli Assessori, previa però sempre la intelligenza dell’Ispettore medesimo; e nello Stato, dalle persone, che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso i Possessori; e respettivamente nel caso, che ne abbiano disposto,per sapere quale disposizione abbiano data ai medesimi . Chiunque o non darà nel termine prefisso l’assegna, o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se saranno di libera sua proprietà, o ne pagherà il loro valore se saranno fideicommissarj; e gli