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3. La lettura è libera per qualunque persona e per ogni sorta di libri. Solamente è vietato di consegnare ai giovani le opere offensive alla morale e al buon costume, i romanzi e gli altri libri destinati più alla ricreazione che allo studio; ed ai più giovani anche quelli pregevoli e di molto valore senza il permesso del bibliotecario. I giornali politici, eccettuati quelli officiali, servono ad uso del pubblico soltanto dopo che siano stati legati in volumi.

4. La domanda dei libri si fa sempre in iscritto sopra una delle schede stampate che si trovano sulle tavole della stanza d’ingresso; deve contenere con chiarezza il titolo, la edizione ed il volume dell’opera domandata, e il nome e cognome del richiedente. Ogni opera deve essere chiesta separatamente.

5. Le ricerche ai cataloghi si fanno dal capo dei distributori, che sta solo presso i medesimi; ma potranno ammettersi a farla da loro stessi coloro che per ragione plausibile ne facciano espressamente richiesta.

6. In biblioteca nessuno può entrare con cani, o fumando, o per semplice passatempo, nè per altri scopi estranei al fine della istituzione. Chiunque abbia bisogno di portar nella sala libri di sua proprietà, deve domandare il permesso.