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roblMriai ma se non vi ò querelante al bora si deve oaservare li ordini del Senato sotto il 9 Gennaro 1611.

Al 3® Non si deve fiar visite d’ogni minima ferita, ma il ferito sì deve chiamare all’Offitio, et ivi visitarlo.

Al 4^ Se si tratta dì delitto notiamo pare che i Consoli habbino probabile ignoranza del saccesso } devono però fare le loro diligenze opportune, ma quando si tratta di delitto commesso di giorno, ed alla presenza de’ testimoiy, deve il Console invigilare per cavarne la verità, et osservare qnello che comandano le costitotlonl nel titolo de Accosationibas, et le gride etc. etc.

Al 5^ Quanto alla conciatura delle Strade della Valle Canobljna, et Domo bisogna concertarla con quelle Giurisditloni, et in caso di renitenza ricorrere alli Superiori.

Sìgnat. Carolus Boromeus cum Zifra.

Sttbscript Stephanus Fnnis Auditor.

DOCUMENTO N.*^ 17.

Ordine pretcrwenis che non ei debbano mpcrre taglie eiraàrdinarie afusa U permeeeo del Feudatario ^ e che in caeo di eomigli generali eiraordinarii $i debba dare Vaiwieo un giorno prima, e per ieeritlo contenente Pmdleaxione delle cose a trattarti: in data 13 ccbre 1637.

( Dal libro dei Conigli generali ).

Per obviare alla facilità dell! Consoli, che consentano all’imposta di qualsivoglia taglia hanno ordinato tutti unanlmamente, et concordemente che per l’avvenire non s’imponga più taglie alcune straordinarie che prima non se ne dia avviso all’111.»® Sig. Conte patrone. Il quale dinnanzi considerato maturamente al merito del quale si tratterà dichiari quello che sarà più espediente, opportuno, et salutare alla Valle, eccettuato però i casi improvvisi, e necessari nelle quali si possino tagliare sino alla soomia di scudi sei d*oro.

Inoltre hanno ordinato che per l’avvenire non si posai congregare credenza alcuna straordinaria che prima non precedi l’avviso in iscritto alli Consoli, che contenga che cosa si ha da trattare in detta credenza.