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condizioni stabiliva: 1° che si rimettessero reciprocamente le offese fatte, i delitti, gli omicidi i commessi, ed i danni per questi recati: 2° che nessuno contravvenisse d’ora in poi ai presenti patti sotto pena di due mille scudi: 3° che ognuno promettesse di ben vivere: 4° di non offendere con parole, nè con fatti persona alcuna: 5° di non minacciare lì notai, e fanti, od in qualsivoglia altra maniera impedire la giustizia: 6° di non ingerirsi nelle ragioni d’altri tanto de’ particolari, quanto delle Comunità; 7° di assentarsi dalla Valle, e sua giurisdizione per giorni quindici o più, se così piacerà al signor Conte: 8° di non prendere, nè occupare di fatto cosa alcuna contra la volontà del Padrone: 9° di non portar altra arma se non la spada co’ pugnali: 10. di non tener giuoco pubblico, nè permettere che altri giuochino in casa sua più di due ore, e più di quattro scudi: 11. di non andare in quadriglia con altre armi che spada e pugnali. Determinava inoltre quell’Atto, che il Conte feudatario nominerebbe due deputati per fazione, ai quali quelli che offesi fossero o in parole o in fatti, o dubbio avessero di essere offesi ricorressero, sotto pena, in caso contrario, di cento scudi: i deputati poi sovvenissero ai bisogni, le contenzioni impedissero, e non potendolo, avvisassero il Pretore, sotto pena pure di cento scudi, al fisco comitale applicandi.

Il Conte Borromeo in esecuzione di quest’ultima convenzione scriveva al Pretore la lettera che noi riportiamo siccome documento autentico comprovante quello, che per noi altra volta già si disse, che le due fazioni erano denominate dei Rossi, e dei Balconi ossia dei Rossi e dei Verdi. Al Molto Magnifico Signore, il Dottore Orazio Cavagna Pretore nostro della valle di Vigezzo. In conformità delle preghiere fattemi nell’istromento della pace seguita a dì 13 corrente fra cotesti miei sudditi, e per esecuzione del capitolo 14 ordino a Lei che faccia sapere a Gio. Angelo