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Ponti, torri, vele e il caso della libertà di panorama | 75 |
Ancora, l’articolo 92 ci parla del diritto connesso della fotografia e menziona le opere architettoniche.
Per fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata [della tutela] è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.
Ma il fatto di avere un diritto su un’opera fotografica nulla ci dice sul fatto che ciò che viene riprodotto sia soggetto a copyright. Il diritto previsto dall’art. 92 si applica a qualsiasi fotografia. Anche di un fungo.
Infatti, l’art. 87 ci dice cosa è fotografia soggetta al diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio:
Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Tuttavia si può argomentare dall’art. 13 che la fotografia di un’opera architettonica sia in realtà una riproduzione riservata all’autore, che infatti ricade tra i diritti esclusivi conferiti (anche) all’autore dell’opera architettonica:
Art. 13.
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.