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624 giornale dell'ingegnere
trasportare sulla strada di ferro o truppe od effetti militari, pagherà un terzo della tariffa ordinaria. Pel trasporto di oggetti non classificati nella tariffa l’amministrazione militare pagherà solo i prezzi di tariffa stabiliti per le mercanzie i seconda classe.

Eguali facilitazioni sono applicabili per gli arrestati e per gli individui della forza pubblica che li hanno i custodia da trasportare in compartimento separato, in guisa che siavi la necessaria sicurezza.

Art. 37. I concessionarj nella percorrenza della strada ferrata centrale Italiana godranno l’esenzione del porto per le lettere e pacchi risguardanti il loro servizio e le operazioni che ne derivano, come pure la loro corrispondenza sotto fascia colle pubbliche autorità dei vari Stati interessati colla Commissione internazionale e coll’uffizio permanente.

Art. 38. Con espressi regolamenti sarà in seguito provveduta all’esercizio, alla polizia, alla sicurezza del transito ed alla conservazione della strada ferrata ed opere accessorie. Le spese tutte inerenti alla esecuzione dei regolamenti che hanno immediato rapporto colla manutenzione, esercizio ed amministrazione della strada ferrata saranno a carico dei concessionarj.

Art. 39. Se per la mancata vigilanza e precisione di servizio negli agenti dei concessionarj accadessero infortunj, saranno inflitte le penali che le leggi locali stabiliscono.

Art. 40. Con la garanzia di una rendita netta di Ital. L. 6,500,000 che assumono gli Stati contraenti verso i concessionarj, come all’articolo 18 dell’Atto principale di concessione, non resteranno mai esposti ad altre conseguenze che a quelle di pagare la sola differenza che si verifichi fra le rendite nette realizzate coll’esercizio della strada ferrata centrale e la suavvertita somma complessiva di Ital. L. 6,500,000.

Ciò deve intendersi analogamente applicato ai casi delle provvisorie garanzie pei tronchi speciali. Ogni esuberanza di utili netti a confronto delle somme garantite, detraendovi prima quanto competa ai Governi in coerenza dell’art. 14 della Convenzione di Roma 1° maggio 1831, andrà a benefizio dei concessionarj.

Art. 41. Fermo stante il disposto dell’articolo 12 della Convenzione di Roma quanto alla presentazione dei preventivi delle spese d’esercizio, il Consiglio d’amministrazione esibirà tre mesi prima della scadenza dei pagamenti degli interessi i conti delle entrate e delle spese già verificate e presumibilmente verificabili sulla strada all’uffizio di Modena per la revisione, e l’uffizio stesso ne farà immediata comunicazione ai cinque
Governi per l’effetto di che negli art. 20, 21 dell’atto di concessione.

Art. 42. Quando per qualunque siasi avvenimento anche di forza maggiore l’esercizio della strada rimanga interrotto, i concessionarj dovranno dentro il più breve termine provvedere ai convenienti ripari, e qualora per dato e fatto come per incuria degli stessi concessionarj l’interruzione dell’esercizio di tutta o parte della strada durasse un tempo più lungo del necessario all’attuazione delle provvidenze occorrenti, rimarrà proporzionatamente sospesa del pari la prestazione della garanzia. A questo solo effetto è limitata l’intelligenza ed applicazione dell’art. 13 dello Convenzione di Roma e dell’ultima incisa dell’art. 11.

Art. 43. Per cinque anni dall’attivazione di tutta la linea i ripari straordinarj della strada e delle opere accessorie dovranno entrare in conto capitali con restare conseguentemente a carico dei concessionarj e senza che possano figurare nel conto dell’esercizio a detrimento della rendita garantita dai cinque Governi.


PARTE III.
Disposizioni generali e d’ordine.

Art. 44. I concessionarj avranno il diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica, che sieno necessari per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessarj al servizio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati e guarentirne l’interesse a termini di giustizia, secondo le leggi e la procedura veglianti nei rispettivi stati e i sistemi quivi praticati in altri casi.

Art. 45. I concessionarj dovranno anche indennizzare a proprio carico i danni e pregiudizj che derivassero ai proprietarj dei terreni per conseguenze del tracciamento della strada.

Art. 46. Se dopo il tracciamento sul terreno della strada ferrata venisse iniziata alcuna nuova fabbrica nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, ovvero dentro i sei metri a destra ed a sinistra dai limiti estremi dello spazio medesimo, i concessionarj dovranno prevenire la Commissione, onde ne sia impedita la continuazione, dovendo essere siffatte fabbriche evitate.

Art. 47. I concessionari saranno esenti da qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessorj ed oggetti per l’esercizio della medesima, e godranno di libera introduzione franca di da-