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622 giornale dell'ingegnere
detti mezzi saranno per modo disposti che alla circostanza di dover collocare l’armamento del secondo binario occorra meno che possibile alterare e rimuovere ciò che servirà al binario semplice.

La Società sarà in obbligo d’applicare il secondo binario tostochè la strada di rendita propria presenti un risultato netto di italiane L. 24,000 al chilometro in termine ragguagliato.

Art. 18. Il concessionario farà alla Commissione la proposta di quel sistema di macchine, carrozze e carri ed altri mezzi di trasporto e di esercizio che crederà di adottare, ben inteso che in quanto alla quantità di simile materiale mobile abbia ad essere corrispondente al movimento ed attività della strada. Sarà accettabile per rispetto alla Centrale quello stesso sistema e quantità proporzionale di materiale mobile che l’I. R. Governo approverà per le strade ferrate da costruirsi contemporaneamente nel Regno Lombardo-Veneto.

Art. 19. Dovranno incominciarsi i lavori della costruzione della strada ferrata centrale italiana non più tardi del mese di agosto 1856 contemporaneamente non solo in tratti o punti di pianura appartenenti ai varj Stati interessati, ma ben anche nell’Appennino, ogniqualvolta la Società trovi di potersi uniformare agli studi eseguiti dai precedenti concessionarj.

Art. 20. Non più tardi del mese di giugno p. v. pei lavori da incominciarsi i primi, come all’articolo precedente, nè del giugno 1857 per tutti gli altri lavori della strada, e in ogni caso pei lavori da intraprender nel frattempo due mesi sempre innanzi di porvi mano si presenteranno dalla Società alla Commissione internazionale i progetti i quali tanto per l’andamento stradale quanto per le stazioni, pei manufatti principali e pei ponti non minori di dieci metri di luce, dovranno comporsi di sviluppi planimetrici ed altimetrici, e di sezioni orizzontali e verticali non meno che di prospetti esterni, ed oltre a ciò di memorie descrittive e giustificative. Per tutte le opere minori si daranno tipi normali. E pel caso che tutti gli studj già esistenti pel passaggio dell’Appennino non siano accettati dai concessionarj, questi presenteranno i nuovi nel più breve termine possibile, e almeno in parte non più tardi del mese di agosto per mettersi in grado di riassumere i lavori due mesi dopo l’approvazione. Ai lavori più importanti, come i grandi viadotti ed i trafori, si porrà mano non più tardi di due mesi dopo l’approvazione dei progetti o dopo le convenute loro riforme. Qualunque differimento che derivasse dalle pratiche di cui la Commissione
e suo uffizio sono competenti non implicheranno responsabilità alla Società concessionaria.

Art. 21. I Governi si riserbano di erigere a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; la Società in questo caso avrà l’obbligo di dare comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Corrispettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente al servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 22. Si riserbano inoltre Governi ad autorizzare e fare eseguire acquedotti, canali si navigabili come di irrigazione e scoli di acqua attraverso i territori ove è situata la strada ferrata o in luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni nè tampoco richiedere qualsiasi indennità, purchè per esse non risulti impedimento alla circolazione sulla strada ferrata nè alcuna spesa a suo carico.

Art. 23. Lo strada ferrata non potrà essere messa in attivazione ed in esercizio, ossia aperta all’uso del transito pubblico, se non quando la Commissione dietro accurate e diligenti ispezioni si sarà accertata che i tratti compiuti presentano la necessaria sicurezza e sono forniti delle opere necessarie al rispettivo esercizio. Tutto ciò dovrà emergere da atto regolare di corrispondente permesso.

Art. 24. Entro un anno dal di dell’attivazione dell’intera strada al pubblico transito sarà fatta di essa esatta verificazione con regolare inventario, da deporsi nell’archivio della Commissione corredato delle firme della Commissione stessa e dei signori componenti il Consiglio d’amministrazione.


PARTE II.
Manutenzione, esercizio, amministrazione.

Art. 25. A carico dei concessionarj posa la manutenzione della strada ferrata; meno che di tutte le opere accessorie e di tutto ciò che serve al suo servizio; la Commissione quando le piaccia potrà sempre verificare se lo stato e l’ordine di manutenzione siano, come vuolsi, perfetti. Il prodotto dei trasporti si riguarderà come affetto ed obbligato all’onere della manutenzione di cui sopra, sia per la sostanza delle co-