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architetto ed agronomo 621

Art. 9. Ove occorrerà di attraversare o costeggiare colla strada ferrata fiumi, torrenti, canali di irrigazione e navigabili e scoli d’acqua, i concessionarj devono procurare che non sia recato danno al loro corso, nè ai fondi adjacenti, onde evitare giusti reclami per parte dei rispettivi possessori, come devono ristabilire ed assicurare a tutte loro spese quegli alvei che fossero stati tagliati, trattenuti o modificati, e rimanere risponsabili interamente di tutti i suddetti danni derivati dall’inosservanza del presente patto.

Gli acquedotti che per si fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche e sotto la strada ferrata saranno di ferro o di opera muraria.

Art. 10. Ovunque la strada ferrata attraverserà strade ordinarie in piano, dovranno eseguirsi le convenienti opere ed apporsi i necessarj cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno.

E allorquando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate e queste debbano esser rialzate, non ai dovrà mai dare alle montate di unione una pendenza maggiore del 5 per cento, restando sempre tutte le spese a ciò necessarie a carico della Società. Ben inteso che per la classificazione delle strade pubbliche cui applicare la presente disposizione si seguirà il praticato in simili casi nel Regno Lombardo Veneto.

Dipenderà dalla Commissione l’approvare quegli allacciamenti che in alcune località, dove le strade da attraversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza sensibili allungamenti di cammino e senza grave incomodo e danno degli utenti delle strade stesse.

Art. 11. La separazione della strada ferrata dai fondi adjacenti sarà fatta secondo le diverse località per mezzo di muri, e steccati, o siepi, o fosse arginate. Le fosse dovranno avere almeno la profondità di un metro, e quando ciò non sia praticabile, dovrà oltre la fossa essere posta una siepe od uno steccato.

Art. 12. Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno essere presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisori, ripari od altro.

Art. 13. Nella costruttura delle gallerie sotterranee, dove occorrono pozzi per dar loro aria, questi non dovranno aver l’apertura sopra alcuna pubblica via, e saranno alla loro bocca superiore contornati di un
muro di due metri di altezza, e secondo i casi anche coperti con rete metallica.

Art. 14. Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano stradale, l’estrazione della terra necessaria a quest’oggetto non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della strada ferrata e sue dipendenze, dovrà essere fatta con regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell’agricoltura, quanto per non dar luogo a ristagni d’acque con pregiudizio della salubrità dell’aria.

Dove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società dovrà eseguire a proprio carico tutti i lavori atti a rimuoverli, prevj gli opportuni concerti con la Commissione.

Art. 15. Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binari in tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Appennino.

Quanto al ponte sul Po presso Borgoforte la determinazione della formazione per semplice o doppio binario sarà rimessa all’approvazione del progetto. Ma nell’Appennino sarà costruito il piano stradale per un solo binario tranne in quei luoghi ove occorreranno sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binari sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo sarà di cinque metri. La distanza fra l’una e l’altra guida di ferro è stabilita da metri 1,43 a metri 1,45 per accordarsi colle larghezze delle carreggiate nelle strade esistenti.

Art. 16. L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaia disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di castagno, di larice o di pino, con sovrapposte le guide di ferro. Il peso di questo guida non sarà minore di chilogrammi 25 per metro corrente per la pianura, nè di chilogrammi 30 per le pendenze eccedenti il 1/200.

Rispetto poi all’armamento in genere la Società concessionaria sarà in libertà di proporre qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte, e che sia stato esperimentato per buono, e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.

Art. 17. Per la prima attivazione tanto dei tronchi parziali che dell’intera linea la Società concessionaria non è obbligata a fornire la strada armata se non che di un solo binario corredandolo per altro degli sviamenti, scambj, piatteforme ed altri mezzi necessari al pronto e sicuro esercizio della strada ferrata, tanto nelle stazioni di cui al precedente art. 6, quanto nei tratti che saranno destinati al baratto dei treni. I sud-