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426 | diversi modi d’irrigazione. |
arrecare alle proprietà confinanti. Il diritto però di condurre le acque pel fondo altrui e di pagarne il valore non include quello di proprietà, poichè se per una circostanza qualunque venisse a sopprimersi il cavo, la proprietà e l’uso del fondo ritorna ai primitivi possessori.
L’acquedotto o cavo deve condursi per quella parte del fondo ove a giudizio dei periti si arrechi il minor danno, salva sempre l’opportuna derivazione.
Ognuno può scavar sorgenti sul proprio fondo, e condurre le acque per esso, non però in vicinanza di fiumi, canali, o ripari, e sempre che sieno lontane metri 177 da sorgenti che preesistessero.
Nell’irrigazione, il fondo inferiore non può ricusarsi di ricevere le colature del fondo superiore, e così via via.
Le spese occorrenti per le opere lungo i fiumi arginati o canali navigabili sono intraprese dallo Stato, indi ripartite fra gl’interessati, a norma dell’entità dell’interesse medesimo.
Pei cavi privati a varj interessati od utenti, si costuma nominare una amministrazione, e scegliere un ingegnere dirigente per la proposizione e revisione delle opere, acciò siano fatte secondo le migliori regole d’arte.
Per l’esecuzione delle opere si usa l’appalto; e le spese tutte vengono suddivise fra i varj utenti in ragione del loro godimento, attribuendone una quota anche a quelli opificj che esistessero sul cavo, e che usassero delle acque come forza motrice.
Nelle contravvenzioni al regolare uso delle acque, e nel caso di fraudolenta loro sottrazione per parte d’un terzo, l’Utenza o Società degli interessati può chiedere mano forte alla Superiorità.
Queste sono sommariamente le più importanti e più saggie disposizioni sancite dalle leggi attuali, e che però sussistono sino dall’epoche delle antiche repubbliche italiane.