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24 | AVVERTENZE E INFORMAZIONI |
Porto d’armi. — Chi risiede nell’A.O.I. deve rivolgere domanda al Comando dei RR. CC., unendo un vaglia di L. 100, 2 fotografie firmate e il certificato penale.
Caccia. — La caccia è consentita soltanto a chi, munito di licenza, faccia uso di armi lunghe da fuoco a canna liscia oppure rigata o di carabinette calibro 22, Sono escluse le armi in dotazione delle Forze Armate, le carabine da caccia di uguale calibro e quelle a ripetizione interam. automatica. — Per la fauna, v. pag. 51.
Vi sono specie protette in modo assoluto, che cioè non possono essere in alcun modo danneggiate o molestate nè dagli indigeni, nè da cacciatori muniti di qualsivoglia tipo di licenza; esse sono: elefante con zanne di peso inferiore ai 15 kg., rinoceronte, asino selvatico, niala di monte, stambecco del Semièn o ualià, stambecco nubiano, muflone africano, protele, dugongo, gelada, pangolino, sgarze bianche di tutte le specie, marabù, bucorvo d’Abissinia o abbagumbà, avvoltoi di tutte le specie, serpentario, becco a scarpa. Il Min. dell’A. I. ha pubblicato due prontuari illustrati uno dedicato a tali specie protette e l’altro per l’identificazione delle principali antilopi dell’A. O. I.
Gli animali soggetti alla caccia sono divisi in 6 classi: alla 1ª appartengono gli animali dei quali sono proibiti il ferimento e l’uccisione senza permesso del Governatore generale; alla 2ª, 3ª, 4ª e 5ª quelli che possono venire uccisi dai titolari del diversi tipi di licenza; alla 6ª quelli la cui esportazione è proibita senza permesso del Governatore generale.
La licenza di caccia si ottiene facendone domanda, su carta munita di marche da bollo, ai R. Residenti, che la trasmettono all’autorità competente. Nella domanda, oltre alle generalità e alla fotografia del richiedente, vanno indicati i dati relativi all’avvenuto pagamento della tassa. Le licenze sono di quattro tipi. — Tipo A (tassa L. 6000, ridotta L. 1000). Valevole per un anno e per tutta l'A. O. I., consente l’uccisione di animali di cui alle classi 2ª e 5ª con le limitazioni di numero previste e con il pagamento delle sopratasse speciali: L. 3000 per il 1° elefante, L. 2000 per il 2° e L. 2000 per una giraffa. — Tipo B (tassa L. 800, ridotta L. 400), valevole per 1 anno e per tutta lA. O. I. Si rilascia per l’uccisione di animali delle classi 3ª e 5ª, salvo le limitazioni prescritte. — Tipo C (per viaggiatori; tassa L. 150, ridotta L. 75) per gli animali delle classi 4ª e 5ª. È valevole per 15 giorni, non è rinnovabile più di tre volte in un’anno ed è valida per tutta l'A. O. I. — Tipo D (tassa unica L. 100) per gli animali della classe 5ª; è valevole per un anno e per il territorio di un solo Governo o del Governatorato di Áddis Abéba, ma può essere valida per tutta l’A. O. I. qualora la tassa sia raddoppiata. Le licenze di tipo A e B sono rilasciate dal Ministero dell’A. I. e dal Governo Generale e, per delega, dai singoli Governi, i quali possono direttam. rilasciare le licenze stesse soltanto nel caso che la validità sia limitata al territorio di un solo Governo. La licenza di tipo C è rilasciata, previo assenso del Governo generale o per sua delega, dal Governo al quale viene richiesta, come del pari quella di tipo D che viene rilasciata anche dai Commissari di Governo.