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NORME

per associarsi alla croce rossa italiana



Tutti possono far parte dell’Associazione mediante il pagamento di una o più azioni temporanee di L. 5 annue, o di L. 2 annue (per coloro che dimorano in piccoli comuni) da versarsi per un tempo non minore di tre anni e che s’intendono rinnovati quando non siano disdetti tre mesi prima della scadenza del triennio; oppure mediante una o più azioni perpetue di L. 100, da sborsarsi una volta tanto è a fondo perduto.

Nel primo caso si diventa Soci temporanei, nel secondo Soci perpetui.

Ai Soci perpetui è rilasciato un brevetto personale che attesta tale loro qualità.

I Soci perpetui e temporanei dell’uno o dell’altro sesso hanno il diritto di fregiarsi, in occasione di ricevimenti, feste od altre cerimonie del distintivo stabilito dal Comitato Centrale ed autorizzato col R. Decreto 81 dicembre 1905.

A coloro che elargissero in una sola oblazione una somma. non inferiore alle 300 lire, o che sottoscrivessero non meno di cinque azioni perpetue, é conferito un diploma di benemerenza.

Si può associarsi presso qualunque Sotto Comitato o Delegazione della croce Rossa nel Regno, come anche presso le Delegazioni della Croce Rossa Italiana all’estero


Coloro che non sono ancora soci della Croce Rossa Italiana, possono divenirlo, sottoscrivendo la scheda seguente e mandandola al Sotto Comitato od alla Delegazione della Croce Rossa della loro residenza, che si incaricherà della riscossione delle quote.



Scheda di sottoscrizione a Socio od a Socia della Croce Rossa Italiana


Domando di essere ammess__ come soci__ della C.R.I. presso il Sotto Comitato di _________________________________


(1) Le azioni temporanee sono di L. 5, Per coloro che dimorano in piecoli Comuni essa sono di L. 2, sempre per non meno di tre anni, rinnovabili se non disdetti tre mesi prima della scadenza. Le azioni perpetue sono di L, 100 una sola volta e dànno diritto al diploma di Socio a vita.