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In virtù di questo diritto il Commune di Busto attuò nel 1697 la stadera grossa a commodo massime del militare che ne faceva istanza, ed accettò il progetto proposto dalla Scuola del SS. la quale assumeva sopra sè il carico della spesa della stadera e della stanza per collocarla, co’l patto però di tener esenti il commune stesso ed il militare per i generi rispettivamente loro occorrenti. Passò quasi un secolo senza innovazione, quando il 15 di febrajo del 1788 fu chetata la Scuola del SS. di questo diritto, che fu incamerato mediante lo sborso di L. 3,244. 8. 6.

Siccome in progresso di tempo naquero abusi in pregiudizio dei terratici, così il Magistrato Ordinario dello Stato di Milano ad istanza dei Proveditori del borgo di Busto Arsizio publicò grida intorno alla misura di terratico da pagarsi da’ forastieri che si recavano nel borgo per vendere la loro merce.

1. Che nessuna persona del Borgo potesse portare panca sopra la piazza fuorchè per uso proprio, ed il luogo che avesse una volta occupato non poteva più cambiarlo con altri. La panca non doveva essere lunga più di braccia quattro, larga un braccio e mezzo, e per essa non pagavasi terratico.

2. Che il conduttore del terratico non potesse pretendere alcun denaro per la vendita della tela, della calcina, e del brugo.

3. Che il conduttore del terratico non potesse riscuotere ne’ giorni di mercato più di soldi tre per ciascuna panca di sasso posta sotto il coperto della beccheria e negli altri giorni soldi due.

4. Che il detto conduttore per qualsivoglia sorta di fruita, pesci od altre robe che vendevansi nel Borgo, non potesse riscuotere più di soldi due per ciascuna soma.