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e le rappresentanze del Commune Arconati, del Commune Mizzaferro, del Commune Pasquale e del Commune Pozzo e Visconti; e ordinando che, senza conservare alcun vestigio delle predelle divisioni tutto il territorio di Busto, formi una Communità sola rappresentata dal predetto consiglio, e abbia un solo governo, una sola cassa, e un estimo solo.
7.° Il predetto consiglio generale dovrà eleggere ogni anno i Deputati dell’estimo a mente di detta riforma del 30 dicembre del 1755, Capitolo 3.°, i quali averanno li oblighi, facultà e prerogative che nella medesima si dispongono, e presiederanno all’istesso consiglio generale convocando e regolando le adunanze di esso sempre con l’assistenza del cancelliere delegato.
8.° L’officio di consigliere in detto consiglio durerà quattro anni, e ogni anno nell’adunanza per l’elezione dei nuovi offiziali si eleggeranno dal consiglio medesimo otto nuovi consiglieri, in vece de’ quali sortiranno otto vecchi.
9.° Nel consiglio generale non potranno entrare suggetti che siano congiunti fra di loro sino al secondo grado civile.
10.° Il deputato della Tassa personale e quello della Tassa mercimoniale avranno luogo nel predetto consiglio per rappresentare in caso di bisogno le occorrenze dei loro corpi a forma delle facultà loro concesse nella riforma su detta al capitolo 4.° e 5.°
11.° La Communità proseguirà nel possesso di eleggete due Sindaci e due Consoli, secondo il solito, così richiedendo la necessità del suo servizio.
12.° Nell’adunanza che si farà ogni anno per lo scrutinio delle spese per la nuova imposta, il consiglio generale dovrà dare l’accesso a qualunque estimato acciò