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tare testualmente la parte dispositiva. Questa adunque determina:

1.° Che si aduni prontamente un convocato generale di tutti i possessori estimati nella Communità di Busto, osservate le solennità prescritte nella riforma del dì 30 di dicembre del 1755. Capitolo Secondo.

2.° Che in questo convocato si eleggano dal Corpo degli Estimati trentadue suggetti i quali dovranno in avvenire comporre il consiglio generale della Communità, con facultà al convocato suddetto di confermare i suggetti che si trovano nel presente Consiglio, oppure di eleggerne dei nuovi, secondo che crederà più espediente al servizio della Communità.

3.° Seguita tal elezione, siccome le adunanze di tutti i possessori del territorio di Busto, per la moltitudine di essi sono troppo difficili ad eseguirsi ed a regolarsi, così in avvenire resterà trasferita nel detto consiglio generale dei possessori, e con tutte la facilità di cui in oltre è solito godere il presente consiglio generale non repugnanti al presente regolamento.

4.° Tutti quelli che hanno eccezioni impeditive della voce attiva o passiva e che perciò dovrebbero restare esclusi dall’intervento o voto nel convocato generale o dall’ingerenza negli offizj communali, saranno altresì incapaci di essere eletti per consiglieri del predetto consiglio.

5.° Incapaci similmente saranno quelli che non avranno tanto estimo che passi la somma di scudi dugento, secondo le tavole del nuovo censimento.

6.° Che il detto consiglio sia reputato a tutti li effetti un corpo solo indivisibile, e rappresenti tutto il Commune nella pienezza del suo territorio, sopprimendo ogni scissione passata, e proibendo qualunque divisione nei futuri tempi, e nominatamente sopprimendo i nomi