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correva per la restrizione e cancellamento delle iscrizioni ipotecarie prese a profitto dell’Erario;

Considerando che pel nuovo ordine di cose è virtualmente cessato tanto il Consiglio Fiscale, quanto la rappresentanza e le attribuzioni del medesimo, e dei singoli membri che lo componevano;

Ordina:

Art. 1. Le disposizioni che istituivano e determinavano le incombenze del Consiglio Fiscale, e la rappresentanza individuale e collettiva dei membri che lo componevano, s’intendono annullate e senza alcun vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è il solo legittimo rappresentante dell’Erario pubblico avanti i Tribunali dello Stato.

Art. 3. I sequestri sul danaro de’ privati ritenuto o dovuto dall’Erario sulle pensioni o assegnamenti di qualunque specie a carico dello Stato, e sui salari dei pubblici officiali od impiegati, s’intimeranno in Roma al Cassiere generale ed al Direttore o Capo d’officio da cui i debitori dipendono, e ricevono la somma che si vuole assoggettare a sequestro.

Art. 4. Il consenso per la riduzione e cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto dell’Erario pubblico sarà dato dal solo Ministro delle Finanze.

Art. 5. Tutto ciò che non è espressamente derogato nel presente Decreto, rimane fermo in tutto il suo vigore.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, e il Mini-