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zioni verranno da lui trasmesse al Consiglio Superiore Sanitario, pel voto, parere ec.

Art. 7. Infine, il veterinario in capo invierà al Consiglio Superiore di Sanità il rendiconto mensile dei veterinarj de’ corpi sul movimento dei loro malati, ed assieme, le informazioni assunte da lui sul servizio che essi veterinarj prestano. Dirigerà pure al prefato consiglio tutte le sue domande, relazioni, proposte ec. in materia di servizio.

Art. 8. Le lagnanze contro il veterinario in capo saranno dirette, per l’ordinario, al Consiglio Superiore di Sanità, e le mancanze che fosse per commettere saranno da esso redarguite, o dagli altri Superiori maggiori, secondo la natura di esse: le gravi trasgressioni poi, saranno punite dal Ministro della guerra; dietro rapporto del Consiglio Sanitario suddetto o degli altri Superiori maggiori.