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li fanno ricusare. Dà il suo voto sulle proposte di riforma d’ogni cavallo di truppa, sia in adunanza del consiglio predetto, sia dietro gli stati che gliene vengono presentati. Lo stesso egli fa, rispetto ai cavalli da uccidersi per mali incurabili contagiosi o no, e ciò d’appresso lo storico relativo, ed anche dietro la propria oculare verifica, ove possa aver luogo.

Art. 4. Il Veterinario in capo sanziona, ovvero modifica i metodi di disinfettazione ed altro, proposti dai veterinarj contro la propagazione de’ morbi contagiosi.

Art. 5. Ispezionerà a certe epoche i cavalli di truppa d’ogn’arme e si prevalerà perciò, quando lo giudicherà necessario, dell’occasione delle riviste dei comandanti i corpi, i quali ne lo faranno prevenire. D’altronde farà nei quartieri quante visite ed ispezioni parziali gli parranno utili, affine di accertarsi se il servizio veterinario viene condotto a dovere, facendosene render conto dai rispettivi veterinarj, ai quali farà le ammonizioni che potessero meritare; e scuoprendo in essi delle gravi mancanze, ne informerà il consiglio superiore di sanità. Per contra, sulle informazioni favorevoli de’ comandanti dei corpi, e sul valore delle cognizioni de’ precitati Veterinari, e della loro abilità pratica, proporrà per essi dei premi d’incoraggiamento.

Art. 6. Sulle osservazioni dei singoli veterinari militari, e sulle di lui proprio, il veterinario in capo compilerà delle istruzioni tendenti a perfezionare il servizio ed a sempre meglio tutelare la salute dei cavalli delle truppe; ¢ tali istru-