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l’infermeria dei contagiosi, verrà disinfettata sì tosto, e particolarmente le poste che essi cavalli occuparono.
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NORME DISCIPLINALI
CIRCA IL SERVIZIO DEL VETERINARIO IN CAPO
DELL’ARMATA.
Art. 4. In addizione a quanto viene espressso nel piano organico di sanità veterinaria militare ai §§ 21 22 23 24 e 25, il veterinario in capo riceve ordini direttamente, dal consiglio superiore di sanità; dal comando generale dell’armata e dal comando divisionario in Roma, e dall’Intendenza generale. Ei si presta eziandio alle chiamate degl’intendenti divisionarj, e corrisponde coi comandanti dei corpi, in cose rilevanti o di urgenza.
Art. 2. Come pure, in circostanze rilevanti ed urgenti, accondiscende alle invitazioni dei veterinari de’corpi, v. g. per consulti, verifiche, o simili. Corrisponde con essi, e li assiste, in Roma, nell’esecuzione delle operarazioni difficili, se occorre, e nelle cure di malattie gravi: riceve e trasmette i loro ricorsi, le loro domande ec.
Art. 3. Qual membro del consiglio delle rimonte de’ cavalli, egli si applica in particolar modo a giudicare delle qualità che debbono determinarne l’accettazione, e dei diletti e vizi che