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Art. 5. Nel tempo della governa del dopo pranzo il veterinario medesimo si ritroverà all’infermeria per rinnovare o far rinnovare le medicature di obbligo.

Art. 6. Alla medicatura del mattino devono assistere tutti i maniscalchi del corpo; cd ognuno di essi, per turno settimanale, starà tutto il dì pronto al servizio dell’infermeria, onde eseguire fra ’l giorno le ordinazioni del veterinario1.

Infermerie pe' morbi contagiosi.


Art. 7. Oltre l’esatto adempimento delle norme precedenti si aggiunge, rispetto al servizio delle infermerie pei morbi contagiosi, l’obbligo a gl’individui addetti al servizio di queste di indossare, all’ingresso in esse, il camiciotto di precauzione, che non deporranno se non terminato il servizio in tali scuderie; dopo dichè si laveranno mani e volto con acqua clorurata.

Art. 8. Per più sicura precauzione gli addetti al precitato servizio saranno fissi, e presi tra i soldati (non validi a sostenere l’intero servizio militare) sotto la disciplina di un graduato.

Art. 9. Ogni qualvolta siavi cavallo da uccidere, il veterinario ne farà la dichiarazione e la proposta motivata al comando del corpo.

Art. 10. La scuderia d’onde siasi tratto uno o più cavalli sospetti od infetti, per tradurli al-

  1. In grazia di una tale disposizione, oltre la regolarità ed esattezza nel servizio, i maniscalchi ne ritrarranno maggiore istruzione pel caso, in cui si troveranno distaccati col loro squadrone rispettivo.