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REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DEL SERVIZIO DELLE INFERMERIE
DEI CAVALLI DI TRUPPA


Infermerie per le malattie sporadiche,

ovvero non contagiose.

Art. 1. I soldati di servizio alle infermerie dipendono totalmente dai veterinarj.

Art. 2. Un sott’ufficiale fisso vi mantiene la disciplina, vegliando altresì all’esatto adempimento delle prescrizioni veterinario: ed un ufficiale sorveglia per turno settimanale all’esecuzione dei doveri di tutti i precitati.

Art. 3. Il veterinario assistente la infermeria terrà presso di sè un registro in cui segnerà i cavalli che vi entrano e quelli che ne sortono, colla indicazione del giorno, dello squadrone, della malattia e variazioni di questa; dal quale registro o ruolo rileverà l’essenza del rapporto ch ’ ei farà ogni sera al comando del corpo sui movimenti dell’infermeria. Terrà pure un duplo delle sue prescrizioni per servire alla compilazione degli storici delle malattie di rilievo, o che possono diventar interessanti in seguito.

Art. 4. Il veterinario (od i veterinarj, se più d’uno al corpo) si troverà ogni mattina nel l’ora della governa alla infermeria. Eseguirà o farà eseguire sotto la sua direzione la medicatura a tutti i cavalli malati. Ei si tratterrà al quartiere sino al termine della governa di tutti i cavalli del corpo, malati e sani.