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Art. 19. Prese informazioni sulla provvenienza, le abitudini, e studiato il temperamento dei cavalli nuovi, il veterinario veglierà in particolar modo a ciò non siano condotti di slancio ad un regime opposto al loro consueto, in ispecie se sono puledri, e venuti da poco dai pascoli; ma bensì per gradi abbiano a passare dal cibo e dall’esercizio di prima liberi a quelli metodici della vita di truppa; lo chè è della più estesa influenza sulla salute, e durata di codesti animali!

Art. 20. Il veterinario s’interesserà pure à ciò si adattino i temperamenti dei cavalli a quelli dei cavalieri ai quali sono destinati. Invigilerà particolarmente sulla prima ferratura dei nuovi cavalli, in ispecie se puledri, altro oggetto importantissimo!

Art. 21. Il veterinario, nel penultimo mese dell’anno, renderà conto generale delle sue osservazioni su i mezzi che crede alti a rendere il servizio più profittevole; sulle malattie che hanno di preferenza dominato nei cavalli del suo corpo, su i sussidj che meglio hanno riuscito nel curarle e prevenirle; e quali in cambio sono stati contrari: quali pregiudizi regnino e come toglierli; quali razze di cavalli meglio riescano, quali pecchino o riescano cattive.