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Art. 5. L’amministrazione del Demanio assumerà quella di tutti i beni del Clero regolare, col peso di provvedere al sostentamento degl’individui, e alle spese del Culto annesso.

Art. 6. Rilascerà, a tale effetto, a ciascuna corporazione la porzione occorrente delle rendite. Tale porzione verrà determinata da Legge particolare, ed intanto l’amministrazione del Demanio provvederà secondo la sua prudenza.

Art. 7. Se la rendita di una corporazione, avuto riguardo all’occorrente, non offre eccedenza, ne conserverà essa l’Amministrazione.

Art. 8. Saranno rilasciati al Clero regolare i mobili necessarj all’uso proprio.

Art. 9. Se nel formarsi l’inventario dei beni dell’uno e l’altro Clero, si troverà esservi stata occultazione o sottrazione di effetti, ogni autore o complice, anche per semplice consiglio, verrà rinviato al Potere giudiziario per essere punito a norma delle leggi penali.

Art. 10. Saranno pubblicate, per tutto il resto in appresso, le regole di organizzazione e di condotta dell’amministrazione medesima.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esccuzione della presente Ordinanza.

Roma 26 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo