Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/939


— 154 —

scarichi, mozioni, domande, proposizioni ctc. che il veterinario locale farà al comandante del suo corpo ed al veterinario in capo. Nei casi di urgenza, il veterinario potrà conferire delle cose sù accennate, in prima a voce, e direttamente col comandante, se no, a mezzo dell’ajutante maggiore.

Art. 17. Il veterinario è parimente tenuto di render conto mensilmente al veterinario in capo del movimento dei cavalli inalati: ed oltrecciò, di presentare intorno al servizio, dei rapporti, sia al comando del corpo, sia agl’Intendenti divisionari, sia al veterinario in capo, quando però ne sia fatta richiesta: Avrà il veterinario in conseguenza la cura di tenersi premunito su i punti che stimerà meritare la loro attenzione e richiesta. Terrà il veterinario sempre un duplo de’ suoi rapporti e di altri suoi scritti in materia di servizio.

Art. 18. Quando un cavallo sia diventato inabile al servizio, sì per età, sì per vizio, sì per malattie od imperfezioni irremediabili il veterinario, d’accordo col capitano dello squadrone o compagnia, ne stende una circostanziata relazione che dirige al Comandante invocando la riforma dell’animale. Indipendentemente delle riforme parziali, il veterinario progetterà ogn’anno preventivamente la riforma di tutti i cavalli che potessero trovarsi in tale caso per l’anno seguente; e si regolerà (per sua parte) in modo che un tale scarto possa effettuarsi alcuni giorni innanzi il ricevimento dei cavalli di rimonta, per evitare un soverchio consumo di foraggi e dar più ampio posto ai cavalli nuovi.