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care la identità e idoneità dei medicinali, e di rigettare quelli mancanti delle dovute qualità.

Art. 14. Nel caso in cui molti cavalli (vale a dire più di tre, ed anco soltanto tre) vengano assaliti da una stessa malattia di aspetto non benigno, ovvero dubbiosa di contagio, il veterinario ne farà rapporto al comandante del proprio corpo, chiedendo o proponendo nel tempo stesso quanto giudicherà del caso, e senza perder tempo a mettere in opra il trattamento curativo e preservativo che da lui stesso possa dipendere. In seguito informerà il veterinario in Capo, della malattia di che si tratta, della piega che essa andrà prendendo se offre del pericolo sotto qualsiasi aspetto, per avere, se fa bisogno le di lui istruzioni.

Art. 15. Tostochè un cavallo venga a soccombere, il veterinario ne dà avviso al comandante del corpo per le disposizioni che lo risguardano. Ed avutone l’ordine, si reca ad ispezionarne il cadavere: ne stende il processo verbale di uso, e lo firma. Poscia, se la malattia e l’autopsia gli offrirono cose di rilievo per lo studio e l’istruzione della scienza, ne farà uno storico conciso e chiaro che spedirà al veterinario in capo. Cosi pure, ove una malattia dal veterinario di un corpo curata con felice esito, abbiagli presentato dei caratteri o dei fenomeni straordinarj, egli si darà carico di farnè lo storico genuino che rimetterà al veterinario in capo.

Art. 16. Del resto, tutte le occorrenze e le variazioni che possono influire più o meno considerevolmente sulla salute dei cavalli di truppa in generale devono dar motivo di rapporti, di-